Art. 13.
(Deposizione del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza).

      1. Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme ai documenti ad esso allegati. La parte deve dichiarare o eleggere un domicilio per le notificazioni ai sensi di quanto previsto

 

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dall'articolo 161 del codice di procedura penale.
      2. Il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale delle cause civili del tribunale per la famiglia e istituisce il fascicolo d'ufficio.
      3. Il fascicolo di cui al comma 2 è senza indugio presentato al presidente del tribunale per la famiglia che entro dieci giorni, con decreto scritto in calce al ricorso, fissa l'udienza di comparizione del ricorrente e delle altre persone interessate davanti al collegio. Tra la data di deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di due mesi.
      4. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati a cura del tribunale per la famiglia almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienza. Su istanza motivata della parte, tale termine può essere ridotto della metà.